COVID-19: istruzioni per la rilevazione della temperatura dei dipendenti

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI DIPENDENTI

di supporto alle aziende per rispondere all’emergenza Covid-19 nell’esecuzione dei principali adempimenti legati alla protezione dei dati personali.

Riferimenti Normativi:

  • Regolamento UE 2016/679;
  • DPCM 11 marzo 2020;
  • DPCM 20 aprile 2020;
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid_19 negli ambianti di lavoro del 14/03/2020 e 24/04/2020.

Rilevazione della temperatura corporea

Il protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali precisa che il datore di lavoro può (non sussiste un preciso obbligo salvo quello di salvaguardia generale della salute dei propri dipendenti) procedere alla rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti al momento dell’accesso in azienda (mediante l’utilizzo di termoscanner o altri strumenti tecnologici) impedendo a chi risulti avere una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali aziendali.

Tale procedura deve avvenire nel rispetto della dignità della persona avendo quindi cura di preservare il suo diritto alla riservatezza, anche in caso l’esito della rilevazione renda impossibile l’accesso ai locali aziendali, provvedendo a:

  1. Fornire un’adeguata informativa al personale;
  2. Individuare il personale addetto alle rilevazioni;
  3. Aggiornare il registro dei trattamenti;
  4. Evitare di conservare i dati relativi alle rilevazioni salvo il caso di positività del soggetto;
  5. Provvedere alla cancellazione dei dati al termine del periodo emergenziale;
  6. Adottare più in generale tutte le cautele idonee a preservare i diritti e la dignità della persona;

Si precisa che la rilevazione della temperatura corporea viene considerato un trattamento di dati particolari (c.d. dati sanitari) ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679 - normalmente non consentito - legittimato in questo particolare periodo dall’emergenza Covid-19 che costituisce, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, la base giuridica del trattamento stesso.

In considerazione dello stato emergenziale il trattamento non richiede alcun consenso da parte dell’interessato. Qualora il dipendente rifiuti di sottoporsi alla rilevazione non potrà accedere ai locali aziendali e la sua assenza risulterà quindi priva di giustificazione.

Documenti da utilizzare

al fine di adempiere correttamente alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo precedente dovrà essere implementato l’uso dei seguenti documenti (allegati alla presente):

  • Punto 1: Informativa rilevamento della temperatura Covid_19 (allegato A): il documento dovrà essere posto all’attenzione di tutti i dipendenti mediante (i) caricamento su intranet aziendale, (ii) circolarizzazione preventiva via mail, (iii) affissione in bacheca o (iv) oralmente al momento della rilevazione;
  • Punto 2: Nomina persona autorizzata alla rilevazione temperatura Covid_19 (allegato B): individuati gli addetti a svolgere materialmente la rilevazione questi dovranno procedere alla sottoscrizione del documento;
  • Punto 3: Registro trattamento rilevazione temperatura Covid_19 (allegato C): il registro andrà aggiornato con il trattamento relativo alla rilevazione della temperatura come indicato nel file.

N.B. Tutti i documenti sono da compilare con i dati aziendali e i nominativi delle persone autorizzate che dovranno poi essere indicate anche nella colonna “Autorizzati” del registro dei trattamenti.

Referente
Tommaso Olivieri
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