Contratti quadro “monofirma” ex art. 23 del D.lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.): per le Sezioni Unite della Cassazione non è necessaria la sottoscrizione dell’intermediario finanziario

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2018, n. 898

Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ormai annoso, si sono espresse in favore della validità del contratto-quadro relativo ai servizi d'investimento recante la sola sottoscrizione dell'investitore e non anche dell'intermediario finanziario. La Corte ha sul punto statuito che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del Dlgs 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Nel caso in esame, la Suprema Corte, investita della questione con l’ordinanza di rimessione n. 10447/2017 della Prima Sezione Civile, ha accolto il ricorso della Banca Popolare di Sondrio contro la decisione della Corte di appello di Milano che aveva sancito la nullità dell'investimento in bond argentini da parte di due clienti per la mancanza di un valido contratto-quadro, con il conseguente obbligo della banca di restituire 70mila euro ai risparmiatori.

Il principio affermato dalla Suprema Corte, anche se relativo ad un contratto di intermediazione finanziaria, potrà certamente trovare applicazione anche ai contratti bancari, sulla base dell’art. 117 del Testo Unico Bancario, del tutto simile al sopra citato art. 23 del D. Lgs. 58/1998.

Secondo i giudici di legittimità, la previsione della nullità di cui al citato art. 23, laddove impone la redazione per iscritto del contratto e la consegna di copia dello stesso all’investitore, è posta nell'interesse esclusivo del cliente e deve quindi essere considerata una sanzione per l’intermediario; la finalità della norma è infatti quella di garantire “la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario”.

In conclusione, dunque, nei contratti di intermediazione finanziaria la legge pone un vincolo di forma “ad substantiam” a carattere unilaterale, non bilaterale, poiché lo scopo perseguito è la tutela del solo investitore. Essenziale per il perseguimento di questa finalità di protezione è anche la consegna all’investitore (o al correntista) di copia dei contratti bancari; è quindi prevedibile che la verifica dell’effettività della consegna di copia dei documenti bancari divenga fondamentale nei giudizi tra correntisti/investitori ed istituti bancari/intermediari finanziari.