Giurisdizione italiana nei contratti bancari stipulati in Svizzera

Giurisdizione italiana nei contratti bancari stipulati in Svizzera

Con sentenza n. 6280 del 4 marzo 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie sorte in relazione a contratti bancari conclusi in Svizzera da cittadini italiani.

La vertenza aveva ad oggetto il risarcimento danni relativo alla mala gestio di due contratti di conto corrente stipulati nel 2000 da un investitore italiano con una banca elvetica per finalità puramente personali, pertanto inquadrabile come consumatore.

A ricorrere in Cassazione era stato lo stesso istituto di credito, impugnando la pronuncia della Corte di Appello di Roma, che affermava il seguente principio: “sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale proposta da un consumatore italiano nei confronti di un istituto bancario svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari, attività professionali, scatta il principio di territorialità e la giurisdizione spetta pertanto al giudice italiano, nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.

Le Sezioni Unite non solo hanno ribadito il principio già affermato dalla Corte di Appello di Roma, ma hanno altresì ritenuto applicabile al caso di specie gli artt. 15 e 16 delle Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 44/2001, all’epoca in vigore, secondo cui la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore spetta al giudice dello Stato vincolato dalla Convenzione stessa nel cui territorio è domiciliata la controparte contrattuale, qualora stipulati per uso considerato estraneo all’attività professionale.

Nell’applicare le disposizioni della vigente Convenzione, i giudici hanno tenuto conto non solo dei principi enunciati dalle pertinenti decisioni pronunciate dai giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione di Lugano, ma anche dalle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europee.

La Suprema Corte ha infatti richiamato precedenti delle Sezioni Unite, a mente dei quali “l’acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest’ultimo sottoscritte. Ai fini dell’individuazione del foro del consumatore attraverso la determinazione del suo domicilio, si sottolinea la rilevanza esclusiva del momento della proposizione della domanda e non già quello di conclusione del contratto”.

In applicazione di tali principi di diritto, si evidenzia come le condizioni da valutare al fine della determinazione della giurisdizione siano quelle sussistenti al momento dell’instaurazione della domanda e non a quello della conclusione del contratto: risulta pertanto applicabile al caso di specie la Convenzione di Lugano, in quanto la domanda di risarcimento danni era stata proposta dal consumatore nei confronti dell’istituto elvetico un mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione tra Unione Europea e Svizzera del 2011.

Fermo tal presupposto, dalla pronuncia in esame si possono ricavare ulteriori principi che potranno essere recepiti in futuri dissidi giudiziari transnazionali negli Stati appartenenti all'EFTA (Associazione europea di libero scambio): ad esempio, la conferma dei criteri di radicamento delle azioni civilistiche che privilegiano il foro del consumatore, di fatto escludendo clausole che sanciscano l'esclusività di altri fori, ammettendo la validità della deroga sul foro solo se pattuita posteriormente al sorgere della controversia (circostanza quest'ultima ben difficilmente verificabile nella realtà);

È innegabile che anche questa decisione vada ascritta ad un filone di pronunce sempre più favorevoli alla figura del consumatore.

(Dott.ssa Debora Lusy D'Amico)