Le nuove soglie comunitarie sui pubblici appalti, in vigore dal 1° gennaio 2018

Un’impresa italiana ha il diritto di partecipare, presso altri paesi membri dell’Unione Europea, alla procedura di aggiudicazione dei pubblici appalti?

Si, stante ad una normativa comunitaria risalente agli anni ’70, più volte aggiornata e modificata, che ha come obiettivo quello di garantire la massima ampiezza del mercato interno, con l’intento di assicurare a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a procedure d'appalto, bandite in uno Stato membro, in condizioni di parità con le imprese appartenenti a tale Stato. Le direttive comunitarie in materia definiscono l'appalto pubblico come "un contratto concluso in forma scritta tra un imprenditore o fornitore o prestatore di servizi e un ente aggiudicatore, avente ad oggetto un'opera pubblica, una pubblica fornitura o un servizio", e determinano il proprio ambito di applicazione sotto il profilo oggettivo, soggettivo e, per così dire, quantitativo.

Quali appalti sono soggetti alla disciplina comunitaria?

Non tutti gli appalti pubblici sono sottoposti alla disciplina comunitaria, il discrimine è dato dal superamento o meno di una data soglia di “valore”, al di sotto della quale trova applicazione la normativa nazionale, nel rispetto tuttavia dei principi generali del diritto europeo.

Le soglie comunitarie per gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore pubblico prevedono revisioni biennali ad opera della Commissione, non necessarie, al contrario, per gli appalti pubblici dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

I filoni dell’intervento sovranazionale, susseguitesi negli anni, hanno riguardato in particolare: la modifica delle "vecchie" direttive sui lavori e le forniture, allo scopo di agevolare la partecipazione agli appalti e aumentare la trasparenza; l'introduzione di adeguati mezzi di tutela sia amministrativa che giurisdizionale per garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti; l'estensione della disciplina agli appalti pubblici di servizi, di lavori e di forniture nei settori in precedenza esclusi (acqua, telecomunicazioni, energia, trasporti); l'equiparazione di imprese comunitarie e imprese dei Paesi terzi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Uruguay Round.

Quali sono le soglie di valore?

Recenti modifiche, risalenti allo scorso dicembre, hanno invece riguardato le “soglie di valore” necessarie per l’applicazione della disciplina comunitaria in deroga a quella nazionale. Essendo direttamente applicabili e obbligatori per tutti gli Stati membri, non necessitano di recepimento ed abrogano le precedenti soglie in vigore fino al 31 dicembre 2017.

I regolamenti UE n. 2364, 2365, 2366 e 2367, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 337 del 19.12.2017, hanno comportato, dal 1° gennaio 2018, un aumento delle soglie di rilevanza comunitaria, per gli appalti pubblici nei servizi ordinari e speciali (direttive 2014/25/UE e 2014/25/UE) e per le concessioni ex direttiva 2013/23/UE. Il Regolamento UE 2365/2017 ha innalzato la soglia per gli appalti dei settori ordinari che passano da € 5.225.000,00 a € 5.548.000,00 per gli appalti di lavori e concessione di lavori, da € 209.000 a € 221.000 per gli appalti di servizi e forniture, e da € 135.000,00 a € 144.000,00 per appalti di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni che sono autorità governative centrali.

Per quel che concerne i settori speciali, quindi gas, energia, acqua, trasporti, servizi postali, ai sensi del Regolamento UE 2364/2017 la soglia di rilevanza comunitaria passa da € 418.000,00 a € 443.000,00 per gli appalti di forniture e servizi e da € 5.225.000,00 a € 5.548.000,00 per gli appalti di lavori.

In ultimo, per le concessioni, ai sensi della nuova direttiva UE 23/2014, la soglia di rilevanza comunitaria passa da € 5.225.000,00 a € 5.548.000,00 come previsto dal Regolamento UE 2366/2017

Quali sono i criteri di aggiudicazione?

I criteri di aggiudicazione sono sostanzialmente due: il metodo del prezzo più basso e il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Viene, oltretutto, garantita una piena concorrenza tra gli operatori e perseguito l’obbiettivo primario di evitare le frodi e la corruzione nello svolgimento delle gare di appalto, escludendo gli operatori condannati per partecipazione ad organizzazioni criminali, per corruzione, frode, o in stato di fallimento, liquidazione, cessazione d’attività, amministrazione.