Neoresidenti titolari di pensione di fonte estera: tassazione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019

L’art. 1 commi 273-274 della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha introdotto l’opzione di scelta di un regime fiscale di favore per le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che trasferiscano la propria residenza fiscale nei piccoli Comuni del Mezzogiorno d’Italia.

I soggetti che aderiscono al regime agevolato, per tutta la durata dell’opzione, non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale e sono esenti dalle imposte IVIE ed IVAFE (imposte che incidono rispettivamente sugli immobili detenuti all’estero e sugli investimenti finanziari esteri).

Aliquota e periodo di validità dell’agevolazione.

La norma prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7%, su tutti i redditi prodotti all’estero o di fonte estera, per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui l’opzione diviene efficace. Sono assoggettati ad imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, individuati “per differenza” rispetto a quelli definiti dai criteri per la determinazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (art. 23 T.U.I.R.).

Condizioni

Le persone fisiche eventualmente interessate possono esercitare l’opzione di favore se:

- non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;

- provengono da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Ulteriori opzioni all’interno del regime e credito per le imposte pagate all’estero.

Gli interessati, in sede di esercizio dell’opzione o anche con una modifica successiva, potranno scegliere l’applicazione della tassazione ordinaria (non agevolata) con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. In questo caso, e con riferimento ai redditi prodotti nei Paesi prescelti, il contribuente avrà diritto a fruire del credito per le imposte pagate all’estero. Tale credito non spetta nel caso dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva del 7%.

La norma in commento affianca il regime di tassazione forfettaria per i neo residenti già esistente, finalizzato ad attrarre in Italia persone fisiche ad alto reddito. Tale regime attualmente prevede la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera, concessa alla condizione che il richiedente non sia stata residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta sui dieci che precedono l’inizio della validità dell’opzione (art. 24 bis T.U.I.R).

Il regime opzionale di vantaggio riservato ai neoresidenti titolari di pensione di fonte estera si presta ad essere impiegato come legittimo strumento di pianificazione fiscale. Nonostante le limitazioni, la norma conserva un notevole appeal: si pensi che molti dei più famosi centri di interesse turistico del Paese ricadono nelle aree territoriali individuate dalla normativa (solo per citare alcuni esempi, l’isola di Capri o Ischia, che comprende sei Comuni, o ancora Taormina in Sicilia). Resta comunque da verificare la convenienza, in concreto, dell’adesione al regime.

Avv. Giovanni Elia