Via libera alla riforma della legge fallimentare

Il 12 ottobre scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 1° febbraio, recante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. Entro un anno il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali, della disciplina delle crisi da sovraindebitamento nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Novità della nuova legge fallimentare

Tra le novità principali una è essenzialmente terminologica: non si parlerà infatti più di fallimento, con tutto lo stigma sociale connesso a tale espressione, ma di “liquidazione giudiziale”.

Un altro obbiettivo perseguito dal Legislatore è la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali (mediante una responsabilizzazione degli organi di gestione e con il contenimento dei crediti prededucibili).

E’ poi prevista l’istituzione di giudici specializzati con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari. Il Giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al Tribunale delle Imprese, individuato in base al competente distretto di Corte d'Appello. Inoltre, l’individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio dovrà avvenire anche in base alla nozione – di matrice europea - di “ centro degli interessi principali del debitore”.

Di particolare rilevanza è la previsione di una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di società i cui organi, anche in caso di procedure distinte, avranno degli specifici obblighi di collaborazione e di reciproco scambio di informazioni.

Sarà poi assoggettabile al procedimento di accertamento dello stato di crisi/insolvenza ogni categoria di debitore, sia persona fisica che giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

Ancora, è prevista l’istituzione di un albo dei soggetti, anche in forma associata o societaria, autorizzati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.

Dovranno avere priorità le proposte che assicurino la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Un’altra delle principali novità riguarda l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura stragiudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, prevedendo:

- che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione, nell'ambito delle rispettive funzioni, assumano l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi;

- che i creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, assumano l'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

- l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

Anche il Concordato preventivo è interessato dalla riforma. Il disegno di legge prevede il riordino della materia, stabilendo l'ammissibilità delle proposte di natura liquidatoria solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne purché queste aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e che, in ogni caso, assicurino il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

Un’altra novità riguarda la procedura di esdebitazione, in quanto è previsto che il debitore possa avere la possibilità di presentare la relativa domanda subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura. Inoltre sono state introdotte particolari forme di esdebitazione di diritto, riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Infine è stato previsto il rafforzamento dei poteri del curatore, attraverso una più stringente disciplina delle incompatibilità, maggiori poteri di accesso alle banche dati delle PA, la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che sono attualmente appannaggio dei soci o dei creditori sociali.