Si stringono le maglie attorno alla responsabilità precontrattuale delle banche per violazione del principio di buona fede

È quanto risulta dal recente provvedimento dell’Arbitro bancario e finanziario, Collegio di Napoli, Decisione 14/3/2018.

L’autorità è stata adita da un cittadino al quale l’istituto bancario, cui si era rivolto per ottenere un mutuo fondiario, aveva rifiutato di concedere il mutuo pochi giorni prima della data fissata per la stipula, senza aver mai chiarito al richiedente che “in virtù di una sua regolamentazione interna” esisteva “divieto di concedere finanziamenti per acquisto di immobili tra parenti ed affini entro il III grado”, circostanza sussistente nel suo caso.

Di ciò il cliente era stato informato ben due mesi dopo la richiesta di finanziamento (e precisamente tre giorni prima della stipula del mutuo); il diniego della banca gli aveva imposto di reperire un diverso istituto erogante in tempi brevissimi, procedere a nuove spese di perizia, accedere ad un finanziamento a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle prospettate all’origine dalla banca convenuta.

Ebbene l’Arbitro ha accolto il richiamo all’art. 1337 c.c., ribadendo il principio “secondo cui, pur godendo gli intermediari di piena autonomia di giudizio nell’assunzione di determinazioni connesse con il processo di allocazione del credito, tale discrezionalità “non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività (Collegio ABF di Roma, n. 2625/2012)” (cfr., tra le tante, ABF Napoli, n. 3370/2017; ABF Milano, nn. 162/2015, 849/2013)”.

Dunque il rifiuto inatteso della banca, che non aveva tempestivamente chiarito le ragioni del suo diniego, è stato ritenuto contrario a buona fede e pertanto fonte dell’obbligo di risarcire i danni sofferti dal richiedente il mutuo.

Ha così riconosciuto il diritto del mutuatario ad ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dalla banca intermediaria, che avrebbe dovuto rendere note ”già al momento della ricezione della richiesta di finanziamento del proprio cliente, tutti i requisiti e le condizioni necessari per ottenerlo. Pertanto, il diniego del finanziamento a distanza di oltre tre mesi dalla richiesta del cliente, (…) è da ritenersi contrario al principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e comporta, di riflesso, la responsabilità precontrattuale dell’intermediario”.