Canoni di affitto d’azienda e cessione del credito: è opponibile al creditore procedente solo se trascritta prima del pignoramento

Con la sentenza n. 26701 del 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2643, n. 9, c.c. al contratto avente ad oggetto la cessione del credito relativo ai canoni di affitto d'azienda.

La vicenda in esame

Il Comune di Levanto, al fine di recuperare crediti derivanti dal mancato pagamento di tributi locali, sottoponeva a pignoramento le somme dovute al debitore a titolo di canoni per un contratto di affitto d’azienda avente ad oggetto la produzione e la vendita di pane e affini. Detta attività veniva esercitata all’interno di un immobile, anch’esso ricompreso nel contratto di affitto.

In sede di udienza il terzo pignorato dichiarava di nulla dovere al debitore esecutato in quanto quest’ultimo gli aveva notificato un atto di cessione del credito relativo ai canoni di affitto d’azienda.

Il Giudice dell'Esecuzione disponeva l’assegnazione al Comune delle somme pignorate, reputando che si trattasse di cessione di crediti futuri non opponibile al creditore pignorante. Detto provvedimento veniva impugnato dal debitore esecutato.

La decisione della Corte di Cassazione

I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del debitore affermando che la cessione di un credito relativo ai canoni di affitto d’azienda avente durata superiore ai tre anni deve essere trascritta per essere opponibile ai terzi.

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'articolo 2643, n. 9, del codice civile, là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione “gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”, si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile. Ne deriva che l’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda (comprensiva di beni immobili) deve essere trascritta nei registri immobiliari se ha una durata superiore a un triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi, ad esempio, al soggetto che si renda acquirente dell’azienda affittata”.

In conclusione, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto, per la prima volta, l'applicabilità dell’art. 2643 n. 9, c.c. ai contratti aventi ad oggetto la cessione di canoni dovuti per l’affitto d’azienda, purché tra i beni oggetto del contratto sia ricompreso un immobile. In precedenza, invece, la richiamata norma è stata ritenuta applicabile unicamente ai canoni inerenti contratti di locazione o affitto di beni immobili.

 

(Avv. Alice Dossi)