Alliance: Il nuovo regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti (GSPR)

Il 13 dicembre 2024 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti (“GPSR”). Questo regolamento sostituisce la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD), vecchia di oltre 20 anni, e porta con sé numerose innovazioni. Il GPSR si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Indice

I. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
II. TEMPI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
III. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
IV. CONCLUSIONI


I. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il GPSR, il legislatore europeo intende garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e con questo regolamento intende stabilire i requisiti essenziali per la sicurezza dei “prodotti di consumo”.

Il GPSR si applica a tutti i prodotti che circolano sul mercato o che sono resi disponibili sul mercato, a meno che non esistano disposizioni specifiche sulla sicurezza di questi prodotti ai sensi del diritto dell'Unione. Ciò include anche i prodotti originariamente progettati per uso commerciale, ma che entrano nel mercato dei consumatori e potrebbero potenzialmente mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.

A causa della necessaria interpretazione “ampia” del termine prodotto, i requisiti del regolamento sono rilevanti non solo per il settore B2C - come si potrebbe supporre a prima vista - ma anche gli operatori economici che operano esclusivamente nel settore B2B sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal GPSR.

Alcuni prodotti, come i medicinali per uso umano e veterinario, gli alimenti, i mangimi e gli aeromobili, non rientrano invece nell’ambito di applicazione del GPSR.

Per i prodotti già soggetti alla legislazione di armonizzazione specifica dell'Unione, il GPSR si applica solo in misura limitata.

A questo punto, si può affermare che

  • Il campo di applicazione del regolamento è molto ampio e il GPSR si applica a quasi tutti i prodotti non alimentari;
  • A causa dell'elevato numero di disposizioni specifiche di armonizzazione già in vigore, è necessario chiarire caso per caso se e in quale misura il presente regolamento si applica.

II. TEMPI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il regolamento si applica a partire dal momento in cui un prodotto viene immesso sul mercato, definito come la fornitura iniziale del prodotto nell'UE. I prodotti già commercializzati prima del 13 dicembre 2024 sono esclusi dalle nuove disposizioni.

III. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il GPSR si rivolge a un'ampia gamma di operatori economici della catena di fornitura, tra cui produttori, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di adempimento e fornitori di mercati online. Questi soggetti dovranno garantire che i loro prodotti siano conformi ai nuovi requisiti di sicurezza e, ove necessario, includere istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare.

1. Produttori

Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori dovranno effettuare un'analisi interna dei rischi (valutazione dei rischi) e preparare i documenti tecnici per i prodotti offerti. In questo contesto, sono da rispettare anche obblighi di documentazione e conservazione completi.

Inoltre, i produttori dovranno garantire che le informazioni sul prodotto richieste siano allegate al prodotto stesso e, se del caso, che siano incluse le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.

Il GPSR definisce il produttore non solo come la persona fisica o giuridica che produce effettivamente il prodotto, ma include anche le persone che fanno sviluppare o fabbricare il prodotto da terzi e poi lo commercializzano a proprio nome o con il proprio marchio.

Pertanto, anche i soggetti che fanno circolare sul mercato i loro “prodotti a marchio proprio” sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GPSR in capo al produttore.

2. Distributori

Prima di rendere disponibili i prodotti, i distributori dovranno verificare se il produttore (o, se del caso, l'importatore ha soddisfatto i requisiti derivanti dal GPSR per il singolo prodotto.

In caso di mancata osservazione degli obblighi, è previsto un divieto di vendita fino a quando i prodotti non saranno nuovamente conformi ai requisiti del GPSR. In questo caso, i distributori dovranno informare immediatamente il produttore (o, se del caso, l'importatore) in modo da poter intraprendere le opportune azioni correttive.

3. Dettagli sulla vendita a distanza

Gli operatori economici che rendono disponibili i loro prodotti sul mercato online o attraverso un'altra forma di vendita a distanza dovranno in futuro fornire una serie di informazioni nella loro offerta di prodotti; un link non è sufficiente.

Gli obblighi di informazione nella vendita a distanza sono quasi sempre da rispettare. Si applicano anche se esistono già disposizioni specifiche di armonizzazione per i prodotti in questione.

IV. CONCLUSIONI

Il nuovo GPSR porta con sé cambiamenti e requisiti completi da rispettare da parte di tutti gli operatori economici dell'UE. Vi terremo informati sugli sviluppi e il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi in queste sfide legali.



Autor: Dominique Schichtle
Autor: Elisabeth Bühler