Recupero dell’IVA da procedure concorsuali: con il decreto “Sostegni Bis” cambiano le tempistiche

1. L’attuale scenario:

Se fino ad oggi le imprese che subivano la perdita del proprio credito per l’assoggettamento a procedura concorsuale del loro debitore, oltre all’immediata e diretta perdita dal mancato incasso della quota capitale della fattura insoluta, dovevano attendere le lunghe tempistiche delle procedure per poter ottenere il rimborso dell’IVA versata.

Nel previgente regime normativo era infatti soltanto con il decreto di chiusura della procedura che l’impresa poteva recuperare l’imposta inutilmente versata. Una tale impostazione costringeva le imprese a insinuarsi al passivo e conseguentemente a monitorare per lunghi anni l’andamento delle procedure (con tutte le difficoltà gestorie e di comunicazione ad esso connesse) con l’ulteriore rischio di “dimenticarsi” con l’eliminazione della posta dal bilancio di effettuare il recupero dell’IVA e/o di provvedere oltre i termini di legge.

2. Le novità del decreto:

Dopo una lunga gestazione (la misura era stata già in precedenza discussa e mai realizzata) il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) all’articolo 18 è intervenuto modificando la disciplina dell’articolo 26 del D.P.R. 633/72 (c.d. decreto IVA) stabilendo che, in caso di mancato pagamento sia totale che parziale del corrispettivo da parte del committente, il cedente o prestatore di servizio possa effettuare la variazione in diminuzione dell’imposta a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.

Tale recupero viene ora ammesso quindi fin dall’avvio della procedura concorsuale, senza necessità di attendere l’esito negativo della procedura stessa (che spesso avveniva anche a distanza anche di oltre 10 anni).

Con tale intervento il legislatore ha inteso evitare che i soggetti passivi IVA, subiscano aggravi impropri per la impossibilità di recuperare l’IVA addebitata in fattura e versata all’erario, senza che il cliente abbia provveduto al pagamento per essere stato sottoposto a procedure concorsuali.

3. L’evento che legittima il recupero: l’apertura della procedura

Infatti ora ai fini del recupero dell’IVA il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  1. della sentenza dichiarativa di fallimento;
  2. del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  3. del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  4. del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Il nuovo articolo 26 al comma 5-bis stabilisce che nel caso in cui, successivamente agli eventi che hanno dato luogo alla variazione in diminuzione dell’IVA, il credito dovesse essere pagato in tutto o in parte (per effetto di riparti di attivo dalla procedura), il cedente o prestatore di servizio dovrà emettere una nota di variazione in aumento dell’IVA a debito, come disposto dal primo comma dello stesso art. 26.

4. L’emissione della nota di variazione

Con l’anticipazione del momento di recupero dell’imposta viene conseguentemente anticipato il termine entro il quale può essere effettuato tale recupero che, in accordo all’art.19 del D.P.R. n. 633/1972, rimane la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto ovvero alla data di dichiarazione di apertura della procedura.

5. Conclusioni

La favorevole novità trova però applicazione solo alle procedure concorsuali avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 18 del decreto Sostegni-bis, il 26 maggio 2021. Non è da escludere che questo aspetto, anche per ridare un po’ di “fiato” alle imprese in questo momento di difficoltà, possa essere rivisto in sede di conversione in legge ampliando il campo di applicazione della norma.

(tommaso.olivieri@schindhelm.com)