L'attuazione della direttiva Omnibus

Il Consiglio dei Ministri, con il D.Lgs. di attuazione n. 26 del 07.03.2023, ha approvato la Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus”, volta all’adeguamento delle previsioni normative alle evoluzioni dei modelli di business e delle transazioni online, finalizzato a rafforzare il diritto dei consumatori.

Tale decreto, che è entrato in vigore lo scorso 02 aprile 2023, prevede numerose novità nel Codice del Consumo, comportando non solo l’introduzione di nuovi obblighi per le vendite online riguardanti i siti di E-Commerce ma anche l’aumento di sanzioni connesse alla predetta attività.

Quali sono le principali novità?

Le novità introdotte nel Codice del Consumo, alle quali dovranno adattarsi gli esercizi di E-Commerce, riguardano:

  • la trasparenza delle informazioni (art. 17 bis) dirette ai consumatori, con particolare riferimento alle indicazioni di riduzione del prezzo del bene/servizio che dovranno contenere l’indicazione del prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti, rendendo quindi non più possibile calcolare gli sconti sul prezzo di listino. Sono, poi, previste alcune eccezioni per i prodotti relativi a beni deteriorabili, prodotti agricoli, alimentari o per i c.d. prezzi di lancio;
  • la c.d. duplice qualità (art. 21), ossia la promozione di un bene/servizio come identico a quello commercializzato anche in altri Stati membri se i beni in questione presentano invece caratteristiche significativamente diverse: con l’introduzione della Direttiva Omnibus tale pratica è considerata ingannevole, potendo trarre in inganno i consumatori e indurli a prendere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso;
  • le recensioni (art. 22): per non ricadere nella pratica commerciale scorretta, il professionista dell’E-Commerce dovrà informare il consumatore: (i) delle eventuali procedure utilizzate per la verifica della veridicità delle recensioni sul sito e che (ii) se la recensione è stata incentivata dall’operatore E-Commerce, deve esserne dato atto nel testo della recensione stessa.

la vendita del bene/servizio da parte di un soggetto non professionista (art. 46): tale circostanza deve essere resa nota al consumatore indicandolo chiaramente nei termini e nelle condizioni standard, nonché in analoghi documenti contrattuali. È importante che questo avvenga in quanto il consumatore deve essere informato che, in tal caso, non è applicabile il diritto dei consumatori;

  • Il sistema di ricerca e trasparenza nei risultati di marketplace (art 49 bis): se si permette al consumatore di cercare un bene e/o servizio attraverso uno specifico sistema di ricerca online (c.d. marketplace), quest’ultimo dovrà essere informato dei parametri utilizzati che ne hanno determinato la classificazione dei beni e/o servizi. Tali informazioni devono essere presentate in una apposita sezione del marketplace, facilmente accessibile. Infatti, se il professionista non dà atto dell’esistenza della pubblicità a pagamento volto ad ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca, è da considerarsi pratica commerciale vietata;

Diritto di recesso

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso, così come previsto all’art. 48, è esteso da 14 a 30 giorni nei seguenti casi:

  • contesto di visite a domicilio non richieste,
  • escursioni organizzate.

Quando il consumatore esercita il diritto di recesso, deve astenersi dal proseguire a utilizzare il bene/servizio o dal metterlo a disposizione di terzi.

Come cambia il regime sanzionatorio?

La Direttiva Omnibus ha modificato le sanzioni previste agli artt. 27-37 bis, andando ad aumentarle considerevolmente. Le sanzioni, così come modificate, vengono applicate dall’AGCM tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione in materia di:

  • pratiche commerciali scorrette: è stato stabilito l’aumento del regime sanzionatorio da Euro 5.000.000,00 a Euro 10.000.000,00, con minimo edittale fissato a 50.000,00. Nel caso, invece, delle c.d. infrazioni transfrontaliere, la sanzione massimo edittale prevede una soglia mobile del 4% del fatturato annuo del professionista realizzato nello Stato membro interessato o di Euro 2.000.000,00 nei casi in cui il dato relativo al fatturato non sia disponibile.
  • clausole vessatorie: nel caso in cui il professionista utilizzasse delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in aggiunta alla declaratoria di nullità, l’AGCM può irrogare le medesime sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette;

I consumatori lesi dalle predette pratiche commerciali scorrette o dall’utilizzo delle clausole vessatorie potranno adire il Giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Come può aiutarvi lo studio Dike Schindhelm?

I professionisti dello Studio sono a Vs. disposizione per:

lato consumatori

  • una valutazione sulla convenienza dell’azione;
  • il tempestivo invio di una diffida per interrompere la prescrizione;
  • attività di negoziazione;
  • introduzione di un giudizio ordinario di primo grado.

Lato professionista, e-commerce

  • recepimento delle novità derivanti dalla Direttiva Omnibus e contestuale assistenza all’ adeguamento delle pratiche commerciali;
  • redazione della contrattualistica e implementazione del sito internet e/o del marketplace in conformità alla Direttiva Omnibus;
  • attività di negoziazione;
  • valutazione dell’azione da intraprendere e eventuale tutela del professionista in caso di giudizio ordinario di primo grado.

potete contattarci per ogni ulteriore informazione.

tommaso.olivieri@schindhelm.com 



Autor: Tommaso Olivieri