STOP DALL’UE AL GREENWASHING

Il 28 febbraio 2024 è stata adottata la nuova Direttiva 2024/825 in materia di transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. La nuova Direttiva introduce espressamente tra le pratiche sleali (andando a modificare la Direttiva 2005/29) anche il cosiddetto “greenwashing”.

Che cos’è il “Greenwashing”?

Il greenwashing è una pratica di marketing che mira ad ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto come ecocompatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono soddisfatti.

Quale è l’importanza della nuova Direttiva?

La Direttiva 2024/825 rappresenta un deciso passo in avanti per regolamentare il sistema di certificazione dei prodotti eco-sostenibili e le etichettature di prodotti come “eco-friendly”, vietando quindi quelle affermazioni che risultano generiche e non supportate da prove, quali per es. “rispettoso dell’ambiente”, rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, eco” ovvero asseriscono, sulla base della (reale o asserita) compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra (ad esempio “impatto zero”).

Sarà pertanto considerata ingannevole la pratica commerciale che induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad acquistare determinati prodotti o servizi sulla base dei c.d. green claims (asserzioni ambientali), relativi a prestazioni ambientali senza includere impegni chiari e verificabili.

Inoltre, modificando la precedente Direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, la Direttiva nuova 2024/825 intende porre l’attenzione anche sulla tematica dell’obsolescenza precoce o programmata inserendo tra le pratiche commerciali scorrette la diffusione di false informazioni relative alla durabilità, riparabilità o riciclabilità dei prodotti.

Quali sono gli effetti legali di una pratica di “Greenwashing”?

Oltre ad un evidente e non trascurabile rischio reputazionale, sussistono vari profili di responsabilità in caso di “Greenwashing”, con riflessi sia nei rapporti tra aziende (concorrenza sleale) sia nei rapporti con i consumatori e con le Autorità che vigilano il mercato (divieto delle pratiche commerciali ingannevoli).

Ad oggi le sanzioni previste nel Codice del Consumo prevedono che l’Autorità possa disporre nei casi di pratiche commerciali scorrette una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro.

Lo scopo della Direttiva è quello di promuovere la transizione verde, cercando di assicurare che le imprese forniscano ai consumatori informazioni chiare, pertinenti e affidabili anche sotto il profilo della sostenibilità

La Direttiva entrerà in vigore il 26.03.2024 e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 27.03.2026.

 

Anna.pozzato@schindhelm.com                               florian.buenger@schindhelm.com



Autor: Florian Bünger
Autor: Anna Pozzato