Regole per gli ingressi in Italia dall'estero e per l’uscita dal Paese

Le disposizioni attualmente in vigore consentono il rientro in Italia, solo a determinate condizioni, indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, e nel Decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 145 del 3 aprile 2020.

L’ingresso in Italia è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o con mezzo privato, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco, o all’autorità competente in caso di controllo, una dichiarazione con l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, dei seguenti elementi:

  • motivi del viaggio (salute, lavoro, necessità assoluta);
  • indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciari;
  • il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungerla;
  • recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

L’uscita dal Paese è consentita alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero. La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti. Per l'autocertificazione dei motivi degli spostamenti necessari a raggiungere la frontiera è necessario utilizzare il modulo pubblicato del Ministero dell'interno.
E’comunque raccomandabile verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus.

Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

E’ comunque consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). E' ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto).

Quali misure e regole di politica sanitaria devono essere rispettate per chi entra ed esce dal Paese?

Le persone, che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata.

Deroghe sono disposte esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per soggiorni brevi (periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore); in tal caso, allo scadere del periodo di permanenza è necessario lasciare immediatamente il territorio nazionale e solo in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

L'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato, purché tempestivamente comunicato. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo, allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato.

È necessario, inoltre, che il luogo indicato in cui si svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, venga raggiunto nel minore tempo possibile tramite mezzo privato o proprio; ciò vuol dire che Chi arriva dall'estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all'aeroporto, porto o stazione oppure l'interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un'auto a noleggio con conducente).

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sussiste l’obbligo a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Per quanto concerne gli obblighi in capo ai vettori e armatori, questi acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione richiesta al viaggiatore, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la documentazione non sia completa.

Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Tali disposizioni non si applicano:

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto
  • al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

aggiornato al 14/05/2020

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